Art. 9.
(Studi associati).

      1. Gli ufficiali giudiziari domiciliati nello stesso circondario possono esercitare la loro attività nelle seguenti forme associative:

          a) società nelle quali ogni associato conserva la propria attività e indipendenza e ha in comune con gli altri associati solo le spese di amministrazione dell'ufficio;

          b) associazione di due o più ufficiali giudiziari, con un massimo di cinque soci, che hanno in comune, oltre a quanto

 

Pag. 11

indicato alla lettera a), tutte le loro attività. Ogni ufficiale giudiziario associato resta disciplinarmente e penalmente responsabile per i fatti commessi nel compimento del suo incarico essendo l'associazione solo civilmente responsabile;

          c) società interprofessionali, nelle forme ammesse dall'ordinamento vigente.

      2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere autorizzate dal Consiglio nazionale, previo parere dei consigli distrettuali.